Sentenza 46/1962 (ECLI:IT:COST:1962:46)
Massima numero 1526
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAPPI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  29/05/1962;  Decisione del  29/05/1962
Deposito del 07/06/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1521  1522  1523  1524  1525  1527  1528  1529


Titolo
SENT. 46/62 F. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE - NOZIONE.

Testo
Il concetto di "utilizzazione" di cui al n. 5 dell'art. 5 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige comprende la determinazione dei vari modi di sfruttamento delle acque (forza motrice, irrigazione, alimentazione, bonifica per colmata), nonche' la determinazione dei canoni a carico dei concessionari. Non comprende la fissazione dei prezzi dell'acqua e dell'energia da esse derivata ai singoli utenti. Tali prezzi sono oggetto di libera contrattazione fra utenti e concessionari, salvo che si ritenga necessario limitare tale liberta' per soddisfare pubblici interessi secondo la valutazione che ne faccia l'autorita' competente; la quale non e' necessariamente quella che dispone circa i modi di utilizzazione, e che, comunque, provvede in virtu' di poteri diversi; poteri attribuiti alla Regione Trentino-Alto Adige, in quanto svolge funzioni integrative dello Statuto (art. 14 norme attuazione D.P.R. n. 574 del 1951).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 5

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  30/06/1951  n. 574  art. 14