Sentenza 46/1962 (ECLI:IT:COST:1962:46)
Massima numero 1527
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAPPI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
29/05/1962; Decisione del
29/05/1962
Deposito del 07/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 46/62 G. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - INCREMENTO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE E DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI (STATUTO SPECIALE, ART. 5, N. 3) - POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE - LIMITI DELLE MATERIE - PROFILI.
SENT. 46/62 G. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - INCREMENTO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE E DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI (STATUTO SPECIALE, ART. 5, N. 3) - POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE - LIMITI DELLE MATERIE - PROFILI.
Testo
La competenza ad adottare misure per incrementare la produzione industriale di cui al n. 3 dell'art. 5 dello Statuto Trentino-Alto Adige non puo' essere considerata illimitata, bensi' contenuta nei confini che sono da desumere dal sistema. L'identificazione dell'ambito da assegnare ad ognuna delle materie disciplinabili con leggi regionali, quali risultano elencate nei vari Statuti, deve effettuarsi sulla base di valutazioni obiettive del contenuto proprio di dette leggi, tenendo presente solo la diretta inerenza a queste delle misure adottabili dalla Regione, e non gia' la connessione che, in via indiretta, possa riscontrarsi fra le une e le altre quando si faccia riferimento ai fini perseguiti (cfr. sentenze Corte costituzionale n. 124 del 1957, 2 e 32 del 1960). Altrimenti non si potrebbe tracciare una linea di demarcazione con le competenze statali, necessaria a salvaguardia dell'unita' dell'ordinamento cui la stessa struttura regionale, secondo l'intento del Costituente, deve concorrere.
La competenza ad adottare misure per incrementare la produzione industriale di cui al n. 3 dell'art. 5 dello Statuto Trentino-Alto Adige non puo' essere considerata illimitata, bensi' contenuta nei confini che sono da desumere dal sistema. L'identificazione dell'ambito da assegnare ad ognuna delle materie disciplinabili con leggi regionali, quali risultano elencate nei vari Statuti, deve effettuarsi sulla base di valutazioni obiettive del contenuto proprio di dette leggi, tenendo presente solo la diretta inerenza a queste delle misure adottabili dalla Regione, e non gia' la connessione che, in via indiretta, possa riscontrarsi fra le une e le altre quando si faccia riferimento ai fini perseguiti (cfr. sentenze Corte costituzionale n. 124 del 1957, 2 e 32 del 1960). Altrimenti non si potrebbe tracciare una linea di demarcazione con le competenze statali, necessaria a salvaguardia dell'unita' dell'ordinamento cui la stessa struttura regionale, secondo l'intento del Costituente, deve concorrere.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
Altri parametri e norme interposte