Sentenza 11/2020 (ECLI:IT:COST:2020:11)
Massima numero 42451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
09/01/2020; Decisione del
09/01/2020
Deposito del 05/02/2020; Pubblicazione in G. U. 12/02/2020
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Evocazione, quali parametri interposti, di disposizioni dell'Unione europea attinenti ai medesimi diritti tutelati da parametri interni - Spettanza alla Corte costituzionale della valutazione di eventuali profili di contrasto della disciplina censurata con le disposizioni europee, anche previo rinvio pregiudiziale - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Evocazione, quali parametri interposti, di disposizioni dell'Unione europea attinenti ai medesimi diritti tutelati da parametri interni - Spettanza alla Corte costituzionale della valutazione di eventuali profili di contrasto della disciplina censurata con le disposizioni europee, anche previo rinvio pregiudiziale - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - concernente l'erronea evocazione da parte del rimettente di disposizioni del diritto dell'Unione europea - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. c), della legge n. 362 del 1991. Qualora, infatti, sia il giudice comune, nell'ambito di un incidente di costituzionalità, a richiamare, come norme interposte, disposizioni dell'Unione europea attinenti ai medesimi diritti tutelati da parametri interni, la Corte costituzionale non potrà esimersi, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, dal fornire una risposta a tale questione con gli strumenti che le sono propri. (Nel caso di specie, non vi è dubbio che le ragioni addotte a sostegno della lamentata lesione delle citate disposizioni dell'Unione europea interferiscano con il valore costituzionale della libertà dell'iniziativa economica privata). (Precedente citati: sentenza n. 63 del 2019).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - concernente l'erronea evocazione da parte del rimettente di disposizioni del diritto dell'Unione europea - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. c), della legge n. 362 del 1991. Qualora, infatti, sia il giudice comune, nell'ambito di un incidente di costituzionalità, a richiamare, come norme interposte, disposizioni dell'Unione europea attinenti ai medesimi diritti tutelati da parametri interni, la Corte costituzionale non potrà esimersi, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, dal fornire una risposta a tale questione con gli strumenti che le sono propri. (Nel caso di specie, non vi è dubbio che le ragioni addotte a sostegno della lamentata lesione delle citate disposizioni dell'Unione europea interferiscano con il valore costituzionale della libertà dell'iniziativa economica privata). (Precedente citati: sentenza n. 63 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
legge
08/11/1991
n. 362
art. 8
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte