Sentenza 47/1962 (ECLI:IT:COST:1962:47)
Massima numero 1530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
29/05/1962; Decisione del
29/05/1962
Deposito del 07/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1531
Titolo
SENT. 47/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - IDENTIFICAZIONE - CHIARA INDICAZIONE DEI TERMINI DELLA QUESTIONE NELL'ORDINANZA DI RINVIO - ERRONEA MENZIONE NELL'ORDINANZA STESSA DELLE NORME DI LEGGE CHE HANNO DATO LUOGO ALLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' - IRRILEVANZA.
SENT. 47/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - IDENTIFICAZIONE - CHIARA INDICAZIONE DEI TERMINI DELLA QUESTIONE NELL'ORDINANZA DI RINVIO - ERRONEA MENZIONE NELL'ORDINANZA STESSA DELLE NORME DI LEGGE CHE HANNO DATO LUOGO ALLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' - IRRILEVANZA.
Testo
L'erronea indicazione, nell'ordinanza di rinvio, delle norme di legge che hanno dato luogo alla questione di legittimita' costituzionale, sia essa dovuta ad errore materiale o a vero e proprio errore, non ha rilevanza quando, dalla motivazione dell'ordinanza, chiari risultino i termini della questione. Cfr.: 28/57 A, 122/57 A; 63/61 A.
L'erronea indicazione, nell'ordinanza di rinvio, delle norme di legge che hanno dato luogo alla questione di legittimita' costituzionale, sia essa dovuta ad errore materiale o a vero e proprio errore, non ha rilevanza quando, dalla motivazione dell'ordinanza, chiari risultino i termini della questione. Cfr.: 28/57 A, 122/57 A; 63/61 A.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23