Sentenza 47/1962 (ECLI:IT:COST:1962:47)
Massima numero 1530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  29/05/1962;  Decisione del  29/05/1962
Deposito del 07/06/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1531


Titolo
SENT. 47/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - IDENTIFICAZIONE - CHIARA INDICAZIONE DEI TERMINI DELLA QUESTIONE NELL'ORDINANZA DI RINVIO - ERRONEA MENZIONE NELL'ORDINANZA STESSA DELLE NORME DI LEGGE CHE HANNO DATO LUOGO ALLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' - IRRILEVANZA.

Testo
L'erronea indicazione, nell'ordinanza di rinvio, delle norme di legge che hanno dato luogo alla questione di legittimita' costituzionale, sia essa dovuta ad errore materiale o a vero e proprio errore, non ha rilevanza quando, dalla motivazione dell'ordinanza, chiari risultino i termini della questione. Cfr.: 28/57 A, 122/57 A; 63/61 A.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23