Sentenza 47/1962 (ECLI:IT:COST:1962:47)
Massima numero 1531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
29/05/1962; Decisione del
29/05/1962
Deposito del 07/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1530
Titolo
SENT. 47/62 B. COMPETENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO SULLE LEGGI DI DELEGAZIONE E SULLE LEGGI DELEGATE ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE - LIMITI.
SENT. 47/62 B. COMPETENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO SULLE LEGGI DI DELEGAZIONE E SULLE LEGGI DELEGATE ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE - LIMITI.
Testo
Il sindacato di legittimita' della Corte costituzionale sulle leggi di delegazione e sui decreti delegati anteriori alla Costituzione deve essere rivolto all'accertamento dell'esistenza della delega legislativa e della limitazione, posta al Governo ed insita nella delega, di mantenersi entro i confini della medesima. I limiti che sia il legislatore delegante che quello delegato devono osservare nell'esercizio dei rispettivi poteri discendono da principi generalmente validi in tutti gli ordinamenti in cui vige la divisione dei poteri. Non puo' percio' essere motivo di illegittimita' di una legge di delegazione anteriore alla Costituzione la inosservanza delle norme di cui all'art. 76 della Costituzione e segnatamente di quelle che impongono la determinazione di principi e criteri direttivi e la fissazione di termini di tempo. Cfr.: 37/57 C; 53/61.
Il sindacato di legittimita' della Corte costituzionale sulle leggi di delegazione e sui decreti delegati anteriori alla Costituzione deve essere rivolto all'accertamento dell'esistenza della delega legislativa e della limitazione, posta al Governo ed insita nella delega, di mantenersi entro i confini della medesima. I limiti che sia il legislatore delegante che quello delegato devono osservare nell'esercizio dei rispettivi poteri discendono da principi generalmente validi in tutti gli ordinamenti in cui vige la divisione dei poteri. Non puo' percio' essere motivo di illegittimita' di una legge di delegazione anteriore alla Costituzione la inosservanza delle norme di cui all'art. 76 della Costituzione e segnatamente di quelle che impongono la determinazione di principi e criteri direttivi e la fissazione di termini di tempo. Cfr.: 37/57 C; 53/61.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 30/12/1923
n. 2814
art. 0
legge 04/06/1931
n. 659
art. 0