Sentenza 48/1962 (ECLI:IT:COST:1962:48)
Massima numero 1532
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
29/05/1962; Decisione del
29/05/1962
Deposito del 07/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 48/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELL'INCIDENTE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE AI FINI DELLA DECISIONE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO.
SENT. 48/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELL'INCIDENTE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE AI FINI DELLA DECISIONE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO.
Testo
Il giudizio di rilevanza e' di competenza del giudice a quo, e la Corte non puo' procedere all'esame della sua fondatezza, segnatamente nei casi nei quali esso attenga all'estensione della competenza e all'esercizio dei poteri spettanti all'autorita' giurisdizionale che solleva la questione di legittimita'.
Il giudizio di rilevanza e' di competenza del giudice a quo, e la Corte non puo' procedere all'esame della sua fondatezza, segnatamente nei casi nei quali esso attenga all'estensione della competenza e all'esercizio dei poteri spettanti all'autorita' giurisdizionale che solleva la questione di legittimita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23