Sentenza 48/1962 (ECLI:IT:COST:1962:48)
Massima numero 1533
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  29/05/1962;  Decisione del  29/05/1962
Deposito del 07/06/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1532  1534


Titolo
SENT. 48/62 B. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE. ELEZIONI - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 102: INAPPLICABILITA' AI REATI ELETTORALI DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DELLA NON MENSIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE - RAGIONE GIUSTIFICATRICE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.

Testo
In virtu' della norma contenuta nell'art. 3 della Costituzione il legislatore ordinario puo' regolare con norme speciali situazioni speciali rispettando, in ogni caso, gli espliciti divieti previsti in detto articolo e curando che il regolamento di tali situazioni non sia manifestamente arbitrario e irrazionale. L'art. 102, ultimo comma, del T.U. delle leggi elettorali 16 maggio 1960, n. 570, escludendo l'applicabilita' ai reati elettorali del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, non e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto il trattamento differenziato previsto per tali reati trova la ragione giustificatrice nella natura della materia alla quale essi si riferiscono e nella necessita' di un'efficacia immediata che in tale materia deve essere riconosciuta alla pena e alle misure che alla pena conseguono. E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte