Sentenza 48/1962 (ECLI:IT:COST:1962:48)
Massima numero 1534
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
29/05/1962; Decisione del
29/05/1962
Deposito del 07/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 48/62 C. PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CRITERI PER LA CONCESSIONE - QUANTITA' DELLA PENA, GRAVITA' E QUALITA' DEL REATO.
SENT. 48/62 C. PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CRITERI PER LA CONCESSIONE - QUANTITA' DELLA PENA, GRAVITA' E QUALITA' DEL REATO.
Testo
L'istituto della sospensione della pena va valutato tenendo presente sia il fine della rieducazione del colpevole, sia il limite ed i criteri indicati, rispettivamente, negli artt. 163 e 164 Codice penale. Il legislatore ordinario, essendosi ispirato, nel regolare la concessione della sospensione della pena, al criterio della gravita' del reato ed al criterio quantitativo della pena, ben poteva, nel negare la sospensione della pena, - salvi sempre i precetti o principi generali garantiti dalla Costituzione - fare riferimento, oltre che al criterio della gravita' del reato e a quello quantitativo della pena, anche all'altro della qualita' dei reati, quando questi, cioe', siano di tale natura da richiedere che la pena irrogata esplichi senza limitazioni la sua propria funzione intimidativa e reintegrativa dei diritti. E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in relazione all'art. 27 della Costituzione.
L'istituto della sospensione della pena va valutato tenendo presente sia il fine della rieducazione del colpevole, sia il limite ed i criteri indicati, rispettivamente, negli artt. 163 e 164 Codice penale. Il legislatore ordinario, essendosi ispirato, nel regolare la concessione della sospensione della pena, al criterio della gravita' del reato ed al criterio quantitativo della pena, ben poteva, nel negare la sospensione della pena, - salvi sempre i precetti o principi generali garantiti dalla Costituzione - fare riferimento, oltre che al criterio della gravita' del reato e a quello quantitativo della pena, anche all'altro della qualita' dei reati, quando questi, cioe', siano di tale natura da richiedere che la pena irrogata esplichi senza limitazioni la sua propria funzione intimidativa e reintegrativa dei diritti. E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in relazione all'art. 27 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte