Sentenza 51/1962 (ECLI:IT:COST:1962:51)
Massima numero 1537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
05/06/1962; Decisione del
05/06/1962
Deposito del 14/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 51/62 A. REGIONI IN GENERE - REGIONE SICILIA - TESTO UNICO REGIONALE - NORMA STATALE E NORMA REGIONALE - INNOVAZIONE LEGISLATIVA - TRASFORMAZIONE DI NORMA STATALE IN NORMA REGIONALE - RECEZIONE LEGISLATIVA.
SENT. 51/62 A. REGIONI IN GENERE - REGIONE SICILIA - TESTO UNICO REGIONALE - NORMA STATALE E NORMA REGIONALE - INNOVAZIONE LEGISLATIVA - TRASFORMAZIONE DI NORMA STATALE IN NORMA REGIONALE - RECEZIONE LEGISLATIVA.
Testo
La riproduzione in un testo unico approvato dal Presidente della Regione siciliana di una norma contenuta in una legge dello Stato non ha efficacia innovativa della norma statale e non la trasforma in norma regionale. (La fattispecie si riferisce all'art. 60 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3 e all'art. 43 legge statale 23 marzo 1956, n. 136).
La riproduzione in un testo unico approvato dal Presidente della Regione siciliana di una norma contenuta in una legge dello Stato non ha efficacia innovativa della norma statale e non la trasforma in norma regionale. (La fattispecie si riferisce all'art. 60 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3 e all'art. 43 legge statale 23 marzo 1956, n. 136).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte