Sentenza 52/1962 (ECLI:IT:COST:1962:52)
Massima numero 1544
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  05/06/1962;  Decisione del  05/06/1962
Deposito del 14/06/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1545


Titolo
SENT. 52/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE PROPOSTA DAL CONSIGLIO COMUNALE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI PROCESSUALI - INAMMISSIBILITA'.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale sollevata da un Consiglio comunale, nei casi preveduti dagli artt. 82 e segg. del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 (riprodotti nel T.U. della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3) e' inammissibile, quando dal testo della deliberazione non risulti che davanti al consiglio si sia costituito un rapporto processuale secondo le norme stabilite per il contenzioso elettorale, ma, per contro, emergono elementi tali da escludere che sia stato instaurato un procedimento ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e nell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23