Sentenza 53/1962 (ECLI:IT:COST:1962:53)
Massima numero 1548
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
05/06/1962; Decisione del
05/06/1962
Deposito del 14/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 53/62 C. REGIONE SICILIA - AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 1952, N. 16 - PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI RIFORMA STATALE - PROVVISORIETA' DELLA NORMATIVA REGIONALE E DI QUELLA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' DELLA LEGGE REGIONALE.
SENT. 53/62 C. REGIONE SICILIA - AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 1952, N. 16 - PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI RIFORMA STATALE - PROVVISORIETA' DELLA NORMATIVA REGIONALE E DI QUELLA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' DELLA LEGGE REGIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale siciliana 26 giugno 1952, n. 16 sulla proroga dei contratti agrari all'entrata in vigore della legge di riforma statale, dato il suo carattere di temporaneita' che deve esserle riconosciuto fino a tanto che non sia esclusa la possibilita' che venga emanata una legge dello Stato destinata a regolare funditus la materia, ovvero che risulti rinviata indefinitivamente tale situazione legislativa.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale siciliana 26 giugno 1952, n. 16 sulla proroga dei contratti agrari all'entrata in vigore della legge di riforma statale, dato il suo carattere di temporaneita' che deve esserle riconosciuto fino a tanto che non sia esclusa la possibilita' che venga emanata una legge dello Stato destinata a regolare funditus la materia, ovvero che risulti rinviata indefinitivamente tale situazione legislativa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte