Sentenza 55/1962 (ECLI:IT:COST:1962:55)
Massima numero 1550
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del
07/06/1962; Decisione del
07/06/1962
Deposito del 14/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 55/62. REGIONE SICILIA - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI FINANZIARI - LEGGE APPROVATA IL 19 DICEMBRE 1961 CONCERNENTE "MODIFICA DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 12 SETTEMBRE 1960, N. 40" - MANCANZA DELLE NORME STATALI DI ATTUAZIONE NELLA MATERIA - PRECLUSIONE DELLA POTESTA' LEGISLATIVA DELLA REGIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 55/62. REGIONE SICILIA - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI FINANZIARI - LEGGE APPROVATA IL 19 DICEMBRE 1961 CONCERNENTE "MODIFICA DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 12 SETTEMBRE 1960, N. 40" - MANCANZA DELLE NORME STATALI DI ATTUAZIONE NELLA MATERIA - PRECLUSIONE DELLA POTESTA' LEGISLATIVA DELLA REGIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge regionale siciliana 7 febbraio 1962 n. 1 che si presenta strettamente connessa con le leggi regionali 12 settembre 1960, n. 40, e 18 agosto 1961, n. 16 - contrasta in modo insanabile con i principi affermati e i punti stabiliti dalla Corte nelle sentenze n. 17 del 1961 e n. 14 del 1962 in base ai quali non e' dato alla Regione siciliana esercitare la potesta' legislativa di cui all'art. 14, lett. q, dello Statuto speciale, creando un proprio apparato di amministrazione finanziaria e disponendo sullo stato giuridico ed economico degli impiegati da destinarvi, senza la emanazione di norme di attuazione in materia. Con la legge n. 1 del 1962, disponendosi che al personale assunto temporaneamente per mansioni connesse con i servizi delle finanze e del demanio deve essere corrisposto il trattamento economico fissato per le qualifiche iniziali delle carriere del personale statale soltanto secondo il titolo di studio posseduto e non piu' in relazione al titolo di studio e alle mansioni effettivamente esplicate (come era stabilito nell'art. 2 della precedente legge 12 settembre 1960, n. 40), si viene sostanzialmente ad anticipare una sistemazione del personale in parola, selezionandolo sia pure - allo stato delle cose - sotto il solo profilo economico, nelle varie categorie di un ruolo inesistente e che non puo' per ora essere congegnato ed attuato senza contraddire i criteri fissati dalla Corte nella sentenza n. 14 del 1962. Cfr.: 14/1962.
La legge regionale siciliana 7 febbraio 1962 n. 1 che si presenta strettamente connessa con le leggi regionali 12 settembre 1960, n. 40, e 18 agosto 1961, n. 16 - contrasta in modo insanabile con i principi affermati e i punti stabiliti dalla Corte nelle sentenze n. 17 del 1961 e n. 14 del 1962 in base ai quali non e' dato alla Regione siciliana esercitare la potesta' legislativa di cui all'art. 14, lett. q, dello Statuto speciale, creando un proprio apparato di amministrazione finanziaria e disponendo sullo stato giuridico ed economico degli impiegati da destinarvi, senza la emanazione di norme di attuazione in materia. Con la legge n. 1 del 1962, disponendosi che al personale assunto temporaneamente per mansioni connesse con i servizi delle finanze e del demanio deve essere corrisposto il trattamento economico fissato per le qualifiche iniziali delle carriere del personale statale soltanto secondo il titolo di studio posseduto e non piu' in relazione al titolo di studio e alle mansioni effettivamente esplicate (come era stabilito nell'art. 2 della precedente legge 12 settembre 1960, n. 40), si viene sostanzialmente ad anticipare una sistemazione del personale in parola, selezionandolo sia pure - allo stato delle cose - sotto il solo profilo economico, nelle varie categorie di un ruolo inesistente e che non puo' per ora essere congegnato ed attuato senza contraddire i criteri fissati dalla Corte nella sentenza n. 14 del 1962. Cfr.: 14/1962.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte