Sentenza 56/1962 (ECLI:IT:COST:1962:56)
Massima numero 1551
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAPPI - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
07/06/1962; Decisione del
07/06/1962
Deposito del 14/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 56/62. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - DECORRENZA DEL TERMINE PER PROPORRE RICORSO.
SENT. 56/62. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - DECORRENZA DEL TERMINE PER PROPORRE RICORSO.
Testo
Quando il provvedimento che da' luogo al conflitto di attribuzione non e' stato notificato, il termine per proporre il ricorso decorre dalla data in cui il ricorrente afferma di averne avuto effettiva notizia. Spetta a chi contesta tale data fornire la prova che il ricorrente abbia avuto conoscenza dell'atto impugnato in epoca anteriore al termine stabilito dall'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Vedi: n. 36/1960 A e 17/1962 A.
Quando il provvedimento che da' luogo al conflitto di attribuzione non e' stato notificato, il termine per proporre il ricorso decorre dalla data in cui il ricorrente afferma di averne avuto effettiva notizia. Spetta a chi contesta tale data fornire la prova che il ricorrente abbia avuto conoscenza dell'atto impugnato in epoca anteriore al termine stabilito dall'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Vedi: n. 36/1960 A e 17/1962 A.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39
co. 2