Sentenza 57/1962 (ECLI:IT:COST:1962:57)
Massima numero 1552
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
07/06/1962; Decisione del
07/06/1962
Deposito del 14/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 57/62 A. TUTELA GIURISDIZIONALE - DIRITTI DI CREDITO - PRESCRIZIONE PRESUNTIVA EX ART. 2960 COD. CIV. - ONERE DELLA PROVA.
SENT. 57/62 A. TUTELA GIURISDIZIONALE - DIRITTI DI CREDITO - PRESCRIZIONE PRESUNTIVA EX ART. 2960 COD. CIV. - ONERE DELLA PROVA.
Testo
L'art. 24 della Costituzione si riferisce alla tutela processuale dei diritti e percio' se ne puo' assumere la violazione solo quando il legislatore limitasse la difesa processuale d'un diritto da esso attribuito o riconosciuto. I crediti sottoposti a prescrizione presuntiva possono essere fatti valere incondizionatamente coi mezzi forniti dall'ordinamento giuridico, quando non sia decorso un certo periodo di tempo. Tali crediti tuttavia, se non vengono esercitati entro questo termine, per ragioni connesse con la particolare natura del rapporto, perdono gran parte della loro forza sul terreno del diritto sostanziale, dimodoche' potranno farsi valere solo quando cio' sia consentito in ultima istanza dal contegno del debitore: percio' e' escluso che l'art. 2960 Cod. civ. contenga una diminuzione ingiustificata della tutela processuale e, dunque, l'art. 24 della Costituzione non risulta violato.
L'art. 24 della Costituzione si riferisce alla tutela processuale dei diritti e percio' se ne puo' assumere la violazione solo quando il legislatore limitasse la difesa processuale d'un diritto da esso attribuito o riconosciuto. I crediti sottoposti a prescrizione presuntiva possono essere fatti valere incondizionatamente coi mezzi forniti dall'ordinamento giuridico, quando non sia decorso un certo periodo di tempo. Tali crediti tuttavia, se non vengono esercitati entro questo termine, per ragioni connesse con la particolare natura del rapporto, perdono gran parte della loro forza sul terreno del diritto sostanziale, dimodoche' potranno farsi valere solo quando cio' sia consentito in ultima istanza dal contegno del debitore: percio' e' escluso che l'art. 2960 Cod. civ. contenga una diminuzione ingiustificata della tutela processuale e, dunque, l'art. 24 della Costituzione non risulta violato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte