Sentenza 57/1962 (ECLI:IT:COST:1962:57)
Massima numero 1553
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  07/06/1962;  Decisione del  07/06/1962
Deposito del 14/06/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1552  1554


Titolo
SENT. 57/62 B. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - PRESCRIZIONE E DECADENZA - TERMINI - PRESCRIZIONE PRESUNTIVE EX ART. 2960 CODICE CIVILE - VIOLAZIONE ART. 3 COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.

Testo
Non c'e' norma della Costituzione che inibisca alla legge di stabilire termini prescrizionali diversi da diritto a diritto. La norma di cui all'art. 2960 Cod. civ. non viola il principio di eguaglianza riposto nell'art. 3 della Costituzione, perche' una norma che da' un vantaggio al titolare di certi diritti, non puo' essere dichiarata illegittima soltanto perche' questo e' accordato solo entro certi limiti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte