Sentenza 57/1962 (ECLI:IT:COST:1962:57)
Massima numero 1554
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  07/06/1962;  Decisione del  07/06/1962
Deposito del 14/06/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1552  1553


Titolo
SENT. 57/62 C. TUTELA GIURISDIZIONALE - DIRITTI DI CREDITO - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE EX ART. 2960 CODICE CIVILE - DEFERIMENTO DEL GIURAMENTO AL DEBITORE - GIUSTIFICAZIONE - INSINDACABILITA'.

Testo
La norma contenuta nell'art. 2960 Cod. civ., con la quale il legislatore ha riconosciuto che la presunzione possa superarsi, ma (solo) con mezzi di prova lasciati alla coscienza e al contegno del debitore, e' stata evidentemente imposta da situazioni particolari, cioe' da motivi il cui sindacato e' sottratto al giudizio della Corte costituzionale anche perche' la loro ragionevolezza e' in un certo senso provata dalla stessa vitalita' dell'istituto, ormai secolare. Anche percio' non risulta violato l'art. 3 della Costituzione. (Nella specie, la Corte dichiara che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2960 Cod. civ., promossa sul presupposto che i titolari di crediti avessero una tutela minore di quella dei titolari di altri crediti e che cio' contrastasse con gli artt. 3 e 4 della Costituzione della Repubblica, non e' fondata).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte