Ordinanza 58/1962 (ECLI:IT:COST:1962:58)
Massima numero 1555
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  07/06/1962;  Decisione del  07/06/1962
Deposito del 14/06/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 58/62. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - NEI CONFRONTI DI LEGGE REGIONALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - GIUDIZIO DI RILEVANZA - RIFERIMENTO A NORMA REGIONALE SOSTITUITA CON ALTRA PIU' RECENTE DI IMMEDIATA APPLICAZIONE - NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - NECESSITA' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. REGIONE SICILIA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1959, N. 3, ART. 16 - LEGGE DELLO STATO 23 MARZO 1956, N. 136, ART. 6 - ESCLUSIONE DELLA INELEGGIBILITA' PER PENDENZA DI LITE CON IL COMUNE, OVE LA LITE SIA CONNESSA CON L'ESERCIZIO DEL MANDATO.

Testo
Quando il giudice a quo abbia ritenuto rilevante, ai fini della decisione del giudizio principale, la questione di legittimita' costituzionale di una norma che sia stata sostituita con altra avente vigore prima della data dell'ordinanza di rinvio, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, perche' proceda ad un nuovo esame della rilevanza. (Nella specie, era stata sollevata, in via incidentale, questione di legittimita' costituzionale nei confronti dello art. 14 della legge regionale siciliana 5 aprile 1952, n. 11, riguardante "composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali della Regione siciliana". Tale norma era stata successivamente sostituita con lo art. 16 della legge siciliana 9 marzo 1959, n. 3, entrata in vigore prima della data dell'ordinanza di rinvio. Il giudice a quo aveva ritenuto ugualmente rilevante la questione di legittimita' costituzionale, sebbene sollevata nei confronti di una norma venuta meno prima che la causa fosse definita, e non aveva tenuto in considerazione il principio, accolto dalla Corte di cassazione, secondo il quale le norme che fanno cessare cause limitative della capacita' a ricoprire uffici pubblici sono di immediata attuazione ogni qualvolta la ineleggibilita' o la decadenza dalla carica per tali cause non sia stata accertata con sentenza passata al giudicato).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23