Ordinanza 59/1962 (ECLI:IT:COST:1962:59)
Massima numero 1556
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
07/06/1962; Decisione del
07/06/1962
Deposito del 14/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 59/62. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ARTT. 135, 136 DEL COD. PEN. E 586 DEL COD. PROC. PENALE - CONVERSIONE DI PENE PECUNIARIE IN PENE DETENTIVE PER INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 59/62. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ARTT. 135, 136 DEL COD. PEN. E 586 DEL COD. PROC. PENALE - CONVERSIONE DI PENE PECUNIARIE IN PENE DETENTIVE PER INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando gia' con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimita' costituzionale e non ricorrono motivi che possano giustificare una diversa decisione. (La questione di legittimita' costituzionale e' gia' stata decisa dalla Corte con sentenza n. 29 del 23 marzo 1962). Cfr.: 24/1956 D ed altre.
La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando gia' con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimita' costituzionale e non ricorrono motivi che possano giustificare una diversa decisione. (La questione di legittimita' costituzionale e' gia' stata decisa dalla Corte con sentenza n. 29 del 23 marzo 1962). Cfr.: 24/1956 D ed altre.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 26
co. 2
legge 11/03/1953
n. 87
art. 29
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 9