Ordinanza 60/1962 (ECLI:IT:COST:1962:60)
Massima numero 1557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
07/06/1962; Decisione del
07/06/1962
Deposito del 14/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 60/62. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - R.D. 21 DICEMBRE 1933, N. 1736, ART. 116: PREVISIONE E SANZIONE DI REATI CONNESSI CON LA MATERIA DELL'ASSEGNO BANCARIO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 60/62. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - R.D. 21 DICEMBRE 1933, N. 1736, ART. 116: PREVISIONE E SANZIONE DI REATI CONNESSI CON LA MATERIA DELL'ASSEGNO BANCARIO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando gia' con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimita' costituzionale e non ricorrono motivi che possano giustificare una diversa decisione. (La questione di legittimita' costituzionale e' gia' stata decisa dalla Corte con sentenza n. 53 del 5 luglio 1961). Cfr.: 24/56 ed altre ivi indicate.
La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando gia' con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimita' costituzionale e non ricorrono motivi che possano giustificare una diversa decisione. (La questione di legittimita' costituzionale e' gia' stata decisa dalla Corte con sentenza n. 53 del 5 luglio 1961). Cfr.: 24/56 ed altre ivi indicate.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte