Sentenza 65/1962 (ECLI:IT:COST:1962:65)
Massima numero 1562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
07/06/1962; Decisione del
07/06/1962
Deposito del 26/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 65/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - SINDACATO DELLA CORTE SULLA COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 65/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - SINDACATO DELLA CORTE SULLA COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, la Corte non puo' procedere all'indagine sulla competenza del giudice a quo, data la separazione tra il giudizio principale e quello di costituzionalita', che si svolge su un piano diverso e per l'oggetto e per le finalita'. Cfr.: 74/1957; 78/1957; 79/1957; 39/1957; 61/1957.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, la Corte non puo' procedere all'indagine sulla competenza del giudice a quo, data la separazione tra il giudizio principale e quello di costituzionalita', che si svolge su un piano diverso e per l'oggetto e per le finalita'. Cfr.: 74/1957; 78/1957; 79/1957; 39/1957; 61/1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23