Sentenza 65/1962 (ECLI:IT:COST:1962:65)
Massima numero 1563
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
07/06/1962; Decisione del
07/06/1962
Deposito del 26/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 65/62 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - SINDACATO DELLA CORTE SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE A QUO - LIMITI.
SENT. 65/62 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - SINDACATO DELLA CORTE SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE A QUO - LIMITI.
Testo
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale, la Corte non puo' procedere all'indagine sulla giurisdizione del giudice a quo, quando sia fuori contestazione il carattere giurisdizionale dell'organo da cui proviene l'ordinanza e dell'attivita' da esso svolta nel procedimento nel quale l'ordinanza e' stata pronunziata, e sia altresi' fuori contestazione che l'organo giudicante ha, il linea generale, secondo l'ordinamento, il potere di emettere una pronunzia, quali che siano le particolari eccezioni sollevate in relazione al giudizio a quo, anche se concernenti la giurisdizione.
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale, la Corte non puo' procedere all'indagine sulla giurisdizione del giudice a quo, quando sia fuori contestazione il carattere giurisdizionale dell'organo da cui proviene l'ordinanza e dell'attivita' da esso svolta nel procedimento nel quale l'ordinanza e' stata pronunziata, e sia altresi' fuori contestazione che l'organo giudicante ha, il linea generale, secondo l'ordinamento, il potere di emettere una pronunzia, quali che siano le particolari eccezioni sollevate in relazione al giudizio a quo, anche se concernenti la giurisdizione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23