Sentenza 65/1962 (ECLI:IT:COST:1962:65)
Massima numero 1564
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
07/06/1962; Decisione del
07/06/1962
Deposito del 26/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 65/62 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONI SOTTOPOSTE ALL'ESAME DELLA CORTE - ORDINANZA DI RINVIO E DEDUZIONI DELLE PARTI - LIMITI.
SENT. 65/62 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONI SOTTOPOSTE ALL'ESAME DELLA CORTE - ORDINANZA DI RINVIO E DEDUZIONI DELLE PARTI - LIMITI.
Testo
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale, la Corte e' competente ad esaminare soltanto le questioni che risultano dal contesto dell'ordinanza di rinvio - dispositivo integrato e non disgiunto della motivazione - e nei limiti nei quali queste risultano formulate, tenendo conto delle deduzioni difensive, solo in quanto esse sviluppino ed illustrino il contenuto delle ordinanze e non in quanto sollevino questioni nuove. Cfr.: 67/1960; 48/1961.
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale, la Corte e' competente ad esaminare soltanto le questioni che risultano dal contesto dell'ordinanza di rinvio - dispositivo integrato e non disgiunto della motivazione - e nei limiti nei quali queste risultano formulate, tenendo conto delle deduzioni difensive, solo in quanto esse sviluppino ed illustrino il contenuto delle ordinanze e non in quanto sollevino questioni nuove. Cfr.: 67/1960; 48/1961.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23