Sentenza 65/1962 (ECLI:IT:COST:1962:65)
Massima numero 1564
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  07/06/1962;  Decisione del  07/06/1962
Deposito del 26/06/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1562  1563  1565  1566  1567  1568  1569  1570


Titolo
SENT. 65/62 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONI SOTTOPOSTE ALL'ESAME DELLA CORTE - ORDINANZA DI RINVIO E DEDUZIONI DELLE PARTI - LIMITI.

Testo
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale, la Corte e' competente ad esaminare soltanto le questioni che risultano dal contesto dell'ordinanza di rinvio - dispositivo integrato e non disgiunto della motivazione - e nei limiti nei quali queste risultano formulate, tenendo conto delle deduzioni difensive, solo in quanto esse sviluppino ed illustrino il contenuto delle ordinanze e non in quanto sollevino questioni nuove. Cfr.: 67/1960; 48/1961.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23