Sentenza 65/1962 (ECLI:IT:COST:1962:65)
Massima numero 1565
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
07/06/1962; Decisione del
07/06/1962
Deposito del 26/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 65/62 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INDICAZIONE DELLE NORME CHE SI ASSUMONO ILLEGITTIME E DELLE NORME COSTITUZIONALI CHE SI ASSUMONO VIOLATE.
SENT. 65/62 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INDICAZIONE DELLE NORME CHE SI ASSUMONO ILLEGITTIME E DELLE NORME COSTITUZIONALI CHE SI ASSUMONO VIOLATE.
Testo
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale, perche' una questione possa considerarsi ritualmente sollevata, non basta indicare in blocco alcune leggi ed invocare genericamente una norma costituzionale, quando gli atti non offrano sicuri elementi che aiutino a chiarire le enunciazioni contenute nell'ordinanza di rinvio. Cfr.: 38/1958 e 41/1958; 25/1960 e 38/1960.
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale, perche' una questione possa considerarsi ritualmente sollevata, non basta indicare in blocco alcune leggi ed invocare genericamente una norma costituzionale, quando gli atti non offrano sicuri elementi che aiutino a chiarire le enunciazioni contenute nell'ordinanza di rinvio. Cfr.: 38/1958 e 41/1958; 25/1960 e 38/1960.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23