Sentenza 65/1962 (ECLI:IT:COST:1962:65)
Massima numero 1565
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  07/06/1962;  Decisione del  07/06/1962
Deposito del 26/06/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1562  1563  1564  1566  1567  1568  1569  1570


Titolo
SENT. 65/62 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INDICAZIONE DELLE NORME CHE SI ASSUMONO ILLEGITTIME E DELLE NORME COSTITUZIONALI CHE SI ASSUMONO VIOLATE.

Testo
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale, perche' una questione possa considerarsi ritualmente sollevata, non basta indicare in blocco alcune leggi ed invocare genericamente una norma costituzionale, quando gli atti non offrano sicuri elementi che aiutino a chiarire le enunciazioni contenute nell'ordinanza di rinvio. Cfr.: 38/1958 e 41/1958; 25/1960 e 38/1960.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23