Sentenza 65/1962 (ECLI:IT:COST:1962:65)
Massima numero 1566
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
07/06/1962; Decisione del
07/06/1962
Deposito del 26/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 65/62 E. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - ART. 3 COSTITUZIONE - SIGNIFICATO. CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - SISTEMA DI VERSAMENTO - DIVERSITA' SECONDO GLI IMPORTI - NON E' IN CONTRASTO CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 65/62 E. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - ART. 3 COSTITUZIONE - SIGNIFICATO. CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - SISTEMA DI VERSAMENTO - DIVERSITA' SECONDO GLI IMPORTI - NON E' IN CONTRASTO CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
Il principio dell'eguaglianza giuridica enunciato nell'art. 3 della Costituzione va inteso nel senso che per situazioni diverse il legislatore puo' dettare disposizioni diverse adeguando, cosi', la disciplina giuridica ai diversi aspetti della vita sociale. (Nella specie, il D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, e l'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59, i quali stabiliscono che i contributi unificati in agricoltura d'importo inferiore alle 10.000 lire sono versati in conto corrente, mentre quelli d'importo superiore sono versati all'Esattoria comunale con l'aumento di aggi, non sono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, giacche' il diverso sistema di versamento e' giustificato dalle esigenze di evitare per i piccoli contribuenti l'adozione di un sistema piu' complesso, che avrebbe rappresentato per essi cause di maggiori difficolta' e di maggiore dispendio). Cfr.: 3/1957; 105/1957; 118/1957; 53/1958; 5/1960; 70/1960; 42/1961; 64/1961.
Il principio dell'eguaglianza giuridica enunciato nell'art. 3 della Costituzione va inteso nel senso che per situazioni diverse il legislatore puo' dettare disposizioni diverse adeguando, cosi', la disciplina giuridica ai diversi aspetti della vita sociale. (Nella specie, il D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, e l'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59, i quali stabiliscono che i contributi unificati in agricoltura d'importo inferiore alle 10.000 lire sono versati in conto corrente, mentre quelli d'importo superiore sono versati all'Esattoria comunale con l'aumento di aggi, non sono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, giacche' il diverso sistema di versamento e' giustificato dalle esigenze di evitare per i piccoli contribuenti l'adozione di un sistema piu' complesso, che avrebbe rappresentato per essi cause di maggiori difficolta' e di maggiore dispendio). Cfr.: 3/1957; 105/1957; 118/1957; 53/1958; 5/1960; 70/1960; 42/1961; 64/1961.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte