Sentenza 65/1962 (ECLI:IT:COST:1962:65)
Massima numero 1568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  07/06/1962;  Decisione del  07/06/1962
Deposito del 26/06/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1562  1563  1564  1565  1566  1567  1569  1570


Titolo
SENT. 65/62 G. PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - ART. 23 COSTITUZIONE - RISERVA DI LEGGE - PORTATA. CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - COMMISSIONI PROVINCIALI - POTERI DI IMPOSIZIONE - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione in materia di prestazioni obbligatorie, va intesa nel senso che con legge devono essere dettate adeguate misure e cautele per dare un indirizzo agli organi amministrativi impositori e per delimitare la sfera del loro potere. (Nella specie, il potere d'imposizione dei contributi agricoli unificati, attribuito alla Commissioni provinciali dagli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, si realizza attraverso un sistema che si appoggia ad un complesso di garanzie, di criteri direttivi e di limitazioni, che rispondono al canone sancito nell'art. 23 della Costituzione). Cfr.: 4/1957; 122/1957; 70/1960; 48/1961.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte