Sentenza 65/1962 (ECLI:IT:COST:1962:65)
Massima numero 1569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  07/06/1962;  Decisione del  07/06/1962
Deposito del 26/06/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1562  1563  1564  1565  1566  1567  1568  1570


Titolo
SENT. 65/62 H. CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - ACCERTAMENTO PRESUNTIVO DELLA MANO D'OPERA - CRITERIO DELL'ETTARO - CULTURA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Gli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, creando come fondamento per l'imposizione dei contributi agricoli unificati l'accertamento presuntivo di impiego di mano d'opera fissato dalle Commissioni provinciali per tutta la provincia o per zone della provincia stessa, sulla base del numero delle giornate di lavoro occorrenti su un ettaro di terreno (criterio dell'ettaro-coltura), e l'art. 5 del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59, nella parte in cui mantiene il citato sistema dell'accertamento presuntivo, sono costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto il criterio dell'ettaro-coltura porta al risultato di imporre pesi disuguali a soggetti che si trovano in condizioni di parita' o pesi uguali a soggetti che non sono in eguali condizioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte