Sentenza 67/1962 (ECLI:IT:COST:1962:67)
Massima numero 1573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
07/06/1962; Decisione del
07/06/1962
Deposito del 26/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 67/62 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OMESSA PROPOSIZIONE DEL RICORSO - NON PRECLUDE LA SOLLEVABILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE, SIA D'UFFICIO CHE SU ISTANZA DI PARTE, NEL CORSO DI UN GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE.
SENT. 67/62 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OMESSA PROPOSIZIONE DEL RICORSO - NON PRECLUDE LA SOLLEVABILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE, SIA D'UFFICIO CHE SU ISTANZA DI PARTE, NEL CORSO DI UN GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE.
Testo
L'indagine sulla legittimita' costituzionale di una legge regionale non e' preclusa dal fatto che il giudizio principale e' costituito tra le stesse parti che avrebbero potuto sollevare, in via principale, la stessa questione di legittimita' costituzionale; la mancata impugnativa, in via principale, di una legge lesiva dell'ordinamento giuridico non puo' eliminare la possibilita' di difendere, sia pure in via incidentale, le posizioni giuridiche di cui le stesse parti sono titolari, in quanto soggetti all'ordinamento stesso. Con ordinanza n. 22 del 1960 questa Corte sollevava, in via incidentale e ad istanza di parte in un giudizio per conflitto di attribuzione, la questione della legittimita' costituzionale delle disposizioni legislative in base alle quali il conflitto doveva essere risolto. A maggior ragione la questione puo' sollevarsi d'ufficio, data la natura del procedimento costituzionale, che si svolge in piena autonomia dal giudizio principale (art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) e indipendentemente dall'impulso da parte; ne' vi ostano le disposizioni degli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Vedi: Ord. 22/1960.
L'indagine sulla legittimita' costituzionale di una legge regionale non e' preclusa dal fatto che il giudizio principale e' costituito tra le stesse parti che avrebbero potuto sollevare, in via principale, la stessa questione di legittimita' costituzionale; la mancata impugnativa, in via principale, di una legge lesiva dell'ordinamento giuridico non puo' eliminare la possibilita' di difendere, sia pure in via incidentale, le posizioni giuridiche di cui le stesse parti sono titolari, in quanto soggetti all'ordinamento stesso. Con ordinanza n. 22 del 1960 questa Corte sollevava, in via incidentale e ad istanza di parte in un giudizio per conflitto di attribuzione, la questione della legittimita' costituzionale delle disposizioni legislative in base alle quali il conflitto doveva essere risolto. A maggior ragione la questione puo' sollevarsi d'ufficio, data la natura del procedimento costituzionale, che si svolge in piena autonomia dal giudizio principale (art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) e indipendentemente dall'impulso da parte; ne' vi ostano le disposizioni degli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Vedi: Ord. 22/1960.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 22