Sentenza 68/1962 (ECLI:IT:COST:1962:68)
Massima numero 1575
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAPPI - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
07/06/1962; Decisione del
07/06/1962
Deposito del 26/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 68/62 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA PER STARE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
SENT. 68/62 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA PER STARE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
Testo
L'articolo 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'articolo 28 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale determinano i soggetti processuali delle controversie per regolamento di competenza fra Stato e Regione e cioe' il Presidente del Consiglio dei Ministri (o un Ministro da lui delegato) e il Presidente della Giunta regionale. Pertanto, ad essi soltanto spetta rispettivamente le legittimazione attiva e passiva per stare in giudizio. Cfr.: Sent. n. 9/1957.
L'articolo 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'articolo 28 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale determinano i soggetti processuali delle controversie per regolamento di competenza fra Stato e Regione e cioe' il Presidente del Consiglio dei Ministri (o un Ministro da lui delegato) e il Presidente della Giunta regionale. Pertanto, ad essi soltanto spetta rispettivamente le legittimazione attiva e passiva per stare in giudizio. Cfr.: Sent. n. 9/1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39
co. 3
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 27