Sentenza 68/1962 (ECLI:IT:COST:1962:68)
Massima numero 1578
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAPPI - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
07/06/1962; Decisione del
07/06/1962
Deposito del 26/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 68/62 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIA - LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 1956, N. 40 - MANCANZA DELLE PREVIE NORME DI ATTUAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DECRETI ASSESSORALI 16 MAGGIO 1960, N. 424, E 18 FEBBRAIO 1961, N. 356, IN MATERIA DI I.G.E. - ANNULLAMENTO.
SENT. 68/62 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIA - LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 1956, N. 40 - MANCANZA DELLE PREVIE NORME DI ATTUAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DECRETI ASSESSORALI 16 MAGGIO 1960, N. 424, E 18 FEBBRAIO 1961, N. 356, IN MATERIA DI I.G.E. - ANNULLAMENTO.
Testo
La legge regionale siciliana 30 giugno 1956, n. 40, che in materia di imposta generale sull'entrata trasferisce all'organo regionale (Assessore) i poteri che l'articolo 10 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 348, ha conferito nella stessa materia al Ministro per le finanze, e' costituzionalmente illegittima perche' in mancanza di specifiche norme di attuazione una legge regionale non puo' trasferire dallo Stato alla Regione le funzioni amministrative e i relativi organi riguardanti la suddetta imposta. Di conseguenza, vanno annullati i decreti dello assessore alle finanze per la regione siciliana n. 424 del 1960 e n. 356 del 1961 relativi alla ripetuta imposta, emanati in virtu' dell'articolo 1 della cennata legge 30 giugno 1956, n. 40.
La legge regionale siciliana 30 giugno 1956, n. 40, che in materia di imposta generale sull'entrata trasferisce all'organo regionale (Assessore) i poteri che l'articolo 10 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 348, ha conferito nella stessa materia al Ministro per le finanze, e' costituzionalmente illegittima perche' in mancanza di specifiche norme di attuazione una legge regionale non puo' trasferire dallo Stato alla Regione le funzioni amministrative e i relativi organi riguardanti la suddetta imposta. Di conseguenza, vanno annullati i decreti dello assessore alle finanze per la regione siciliana n. 424 del 1960 e n. 356 del 1961 relativi alla ripetuta imposta, emanati in virtu' dell'articolo 1 della cennata legge 30 giugno 1956, n. 40.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte