Sentenza 69/1962 (ECLI:IT:COST:1962:69)
Massima numero 1579
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  07/06/1962;  Decisione del  07/06/1962
Deposito del 26/06/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1580  1581


Titolo
SENT. 69/62 A. ASSOCIAZIONE (LIBERTA' DI) - COSTITUZIONE, ART. 18 - INTERPRETAZIONE - TUTELA ANCHE LA LIBERTA' "NEGATIVA" O DI NON ASSOCIARSI - ESEMPLIFICAZIONE DI CRITERI PERCHE' QUESTA DEBBA RITENERSI VIOLATA.

Testo
La norma contenuta nell'art. 18 Cost. garantisce al cittadino sia la liberta' di associarsi, sia la liberta' di non associarsi, la quale ultima fu considerata dal Costituente non meno essenziale della prima, dopo un periodo nel quale, vigente un regime totalitario, fu imposto al cittadino l'obbligo di far parte di questa o quella associazione. La liberta' di associarsi ha limiti segnati dall'art. 18 Cost., mentre la liberta' di non associarsi incontra limiti maggiori, non puntualmente segnati dalla Costituzione. Vi e' violazione della liberta' di non associarsi sia quando, imponendosi agli appartenenti ad un gruppo od a una categoria l'associarsi tra di loro, venga violato un diritto o una liberta' o un principio costituzionalmente garantito, sia quando il fine pubblico che si dichiara di perseguire sia palesemente arbitrario, pretestuoso e artificioso e di conseguenza arbitrario, pretestuoso e artificioso e' il limite che si pone alla liberta' di associarsi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 18

Altri parametri e norme interposte