Sentenza 69/1962 (ECLI:IT:COST:1962:69)
Massima numero 1580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
07/06/1962; Decisione del
07/06/1962
Deposito del 26/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 69/62 B. ASSOCIAZIONE (LIBERTA' DI) - LIMITI - CREAZIONE, DA PARTE DELLO STATO, DI ENTI PUBBLICI A STRUTTURA ASSOCIATIVA - FINALITA'.
SENT. 69/62 B. ASSOCIAZIONE (LIBERTA' DI) - LIMITI - CREAZIONE, DA PARTE DELLO STATO, DI ENTI PUBBLICI A STRUTTURA ASSOCIATIVA - FINALITA'.
Testo
Lo Stato, allo scopo di conseguire il raggiungimento e la tutela di determinati fini pubblici, puo' creare Enti pubblici a struttura associativa, i quali possono assicurare, tra l'altro, il vantaggio di far concorrere l'interessato alla vita, al funzionamento e al controllo dell'attivita' che ne risulta organizzata.
Lo Stato, allo scopo di conseguire il raggiungimento e la tutela di determinati fini pubblici, puo' creare Enti pubblici a struttura associativa, i quali possono assicurare, tra l'altro, il vantaggio di far concorrere l'interessato alla vita, al funzionamento e al controllo dell'attivita' che ne risulta organizzata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 18
Altri parametri e norme interposte