Sentenza 69/1962 (ECLI:IT:COST:1962:69)
Massima numero 1581
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
07/06/1962; Decisione del
07/06/1962
Deposito del 26/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 69/62 C. CACCIA - D.P.R. 10 MAGGIO 1955, N. 987: DECENTRAMENTO DALLO STATO ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI ED A COMITATI PROVINCIALI DELLE ATTRIBUZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DELLA CACCIA - T.U. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ARTT. 8, TERZO COMMA, E 91, ULTIMO COMMA: SOSTANZIALE COMPITO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA DI "INQUADRARE" OBBLIGATORIAMENTE I CACCIATORI - VIOLAZIONE DELL'ART. 18 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 69/62 C. CACCIA - D.P.R. 10 MAGGIO 1955, N. 987: DECENTRAMENTO DALLO STATO ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI ED A COMITATI PROVINCIALI DELLE ATTRIBUZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DELLA CACCIA - T.U. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ARTT. 8, TERZO COMMA, E 91, ULTIMO COMMA: SOSTANZIALE COMPITO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA DI "INQUADRARE" OBBLIGATORIAMENTE I CACCIATORI - VIOLAZIONE DELL'ART. 18 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Con il decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e foreste, disposto con il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, la maggior parte delle attribuzioni statali in materia di caccia e' stata trasferita alle amministrazioni provinciali ed ai comitati provinciali che hanno assorbito, quasi integralmente, le finalita' pubbliche della Federazione della caccia e la vigilanza su tutte le fasi e le forme nelle quali si concreta l'esercizio della caccia. Dal confronto dei compiti assegnati alle amministrazioni provinciali ed ai comitati provinciali (art. 38 D.P.R. 10 giugno 1955, n. 985) con quelli assegnati alla Federazione della caccia (art. 86 T.U. 5 giugno 1939, n. 1016) si evince che alla Federazione spettano funzioni che o sono gia' di quegli organi o meramente ausiliarie di quelle, o che oggi si devono ritenere cessate, o, infine, tali che possono far sorgere sospetti sulla legittimita' costituzionale nel caso di un ente pubblico a struttura associativa. La Federazione della Caccia, lungi dall'assicurare la vigilanza sull'attivita' della caccia, si limita in sostanza a "inquadrare" obbligatoriamente i cacciatori e a presiedere alla loro attivita', in patente violazione pertanto dell'art. 18 Cost.
Con il decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e foreste, disposto con il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, la maggior parte delle attribuzioni statali in materia di caccia e' stata trasferita alle amministrazioni provinciali ed ai comitati provinciali che hanno assorbito, quasi integralmente, le finalita' pubbliche della Federazione della caccia e la vigilanza su tutte le fasi e le forme nelle quali si concreta l'esercizio della caccia. Dal confronto dei compiti assegnati alle amministrazioni provinciali ed ai comitati provinciali (art. 38 D.P.R. 10 giugno 1955, n. 985) con quelli assegnati alla Federazione della caccia (art. 86 T.U. 5 giugno 1939, n. 1016) si evince che alla Federazione spettano funzioni che o sono gia' di quegli organi o meramente ausiliarie di quelle, o che oggi si devono ritenere cessate, o, infine, tali che possono far sorgere sospetti sulla legittimita' costituzionale nel caso di un ente pubblico a struttura associativa. La Federazione della Caccia, lungi dall'assicurare la vigilanza sull'attivita' della caccia, si limita in sostanza a "inquadrare" obbligatoriamente i cacciatori e a presiedere alla loro attivita', in patente violazione pertanto dell'art. 18 Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 18
Altri parametri e norme interposte