Sentenza 71/1962 (ECLI:IT:COST:1962:71)
Massima numero 1584
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  07/06/1962;  Decisione del  07/06/1962
Deposito del 26/06/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1583  1585  1586  1587


Titolo
SENT. 71/62 B. PROVINCIE AUTONOME IN GENERE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - NOZIONI - LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 715 - NON E' COMPRESA NELLA LEGISLAZIONE SULL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE, NE' COMPRENDE MATERIA ATTRIBUITA STATUTARIAMENTE ALLE PROVINCIE.

Testo
Il fine precipuo della protezione sociale caratterizza la legislazione sull'edilizia economica e popolare. Non puo', pertanto, comprendersi in tale legislazione la legge 10 agosto 1950, n. 715, la quale, istituendo presso il Ministero del tesoro un fondo per l'incremento edilizio, fu sollecitata dall'intento di favorire i piccoli risparmiatori e di incrementare il patrimonio edilizio nazionale, secondo una programmazione unitaria, volta a far fronte alla deficitaria situazione di alloggi di alcune zone della nazione. Ne consegue che la materia della citata legge n. 715 non coincide con quella che, nello statuto speciale (dato due anni prima alla Regione Trentino-Alto Adige) l'Assemblea costituente aveva considerato come "materia" delle "case popolari", attribuendola alla competenza delle provincie di Trento e Bolzano. Cfr.: 2/1960 D; 2/1960 E; 2/1960 G; 19/1960 D.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 11

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/01/1959  n. 28  art. 3  

decreto del Presidente della Repubblica  26/01/1959  n. 28  art. 4