Sentenza 71/1962 (ECLI:IT:COST:1962:71)
Massima numero 1585
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  07/06/1962;  Decisione del  07/06/1962
Deposito del 26/06/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1583  1584  1586  1587


Titolo
SENT. 71/62 C. PROVINCIE AUTONOME IN GENERE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - TRASFERIMENTO DALLO STATO ALLE PROVINCIE DI ALCUNE DELLE ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 715 - FONDAMENTO E LIMITI DEL TRASFERIMENTO.

Testo
La non coincidenza tra la materia delle case popolari, attribuita alla competenza delle Provincie di Trento e Bolzano dallo Statuto speciale, e la materia regolata dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, spiega la ragione per cui l'articolo 3 delle norme di attuazione dello Statuto abbia escluso dal trasferimento agli organi provinciali le attribuzioni amministrative statali di maggior rilievo previste da quella legge e induce ad affermare che anche le rimanenti attribuzioni sono state trasferite, col citato art. 3, non per attuare lo Statuto regionale, bensi' nell'esercizio di un potere discrezionale dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/01/1959  n. 28  art. 3