Sentenza 71/1962 (ECLI:IT:COST:1962:71)
Massima numero 1586
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  07/06/1962;  Decisione del  07/06/1962
Deposito del 26/06/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1583  1584  1585  1587


Titolo
SENT. 71/62 D. PROVINCIE AUTONOME IN GENERE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - TRASFERIMENTO DI COMPETENZE IN MATERIA DI ISTRUTTORIA PER IL FINANZIAMENTO DI COOPERATIVE EDILIZIE - NECESSITA' CHE SIANO DESIGNATI GLI ORGANI TECNICI PROVINCIALI.

Testo
Il trasferimento di competenze alle Provincie della Regione del Trentino-Alto Adige in materia di istruttoria per il finanziamento di cooperative edilizie, cola' costruite, non potra' ritenersi operante fino a quando le Provincie non abbiano provveduto con proprie leggi alla designazione dell'organo tecnico che sostituira' il Genio civile. Non e' pertanto fondata l'impugnazione, da parte della Regione, di un decreto ministeriale che concede il finanziamento ad una cooperativa edilizia, in Provincia di Bolzano, senza che la relativa istruttoria sia stata compiuta dagli organi tecnici provinciali. Vedi anche 2/1960 B.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 11

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 13

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/01/1959  n. 28  art. 3  

decreto del Presidente della Repubblica  26/01/1959  n. 28  art. 4