Sentenza 71/1962 (ECLI:IT:COST:1962:71)
Massima numero 1587
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  07/06/1962;  Decisione del  07/06/1962
Deposito del 26/06/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1583  1584  1585  1586


Titolo
SENT. 71/62 E. PROVINCIE AUTONOME IN GENERE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - TRASFERIMENTO DALLO STATO ALLE PROVINCIE DI ALCUNE SOLTANTO DELLE ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 715 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INSUSSISTENZA.

Testo
La natura e la funzione extra statutarie delle disposizioni dell'art. 3 delle norme di attuazione, riflettenti il passaggio alle Provincie del Trentino-Alto Adige di talune soltanto delle attribuzioni amministrative previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, consentono di ritenere non fondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 3 e del successivo art. 4, in relazione agli artt. 11 e 13 dello Statuto stesso, sotto il riflesso che quelle norme non avrebbero potuto sottrarre alla competenza delle Provincie in materia di case popolari nessuna delle suddette attribuzioni. Vedi anche 19/1960 D.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 11

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 13

Altri parametri e norme interposte