Sentenza 13/2020 (ECLI:IT:COST:2020:13)
Massima numero 42225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  14/01/2020;  Decisione del  14/01/2020
Deposito del 07/02/2020; Pubblicazione in G. U. 12/02/2020
Massime associate alla pronuncia:  42223  42224  42226


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Dedotta carenza di motivazione - Esaustiva ricostruzione del quadro normativo e circostanziata ricostruzione della giurisprudenza costituzionale a supporto delle censure - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carente motivazione in ordine alle ragioni di contrasto con i parametri costituzionali evocati, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 1-bis, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005. Il rimettente ha avvalorato le censure con una esaustiva ricostruzione del quadro normativo di riferimento e della costante giurisprudenza costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 50 del 2017, n. 41 del 2017, n. 231 del 2016, n. 185 del 2016, n. 178 del 2016, n. 6 del 2013 e n. 232 del 2005, attinenti al merito della questione).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  11/03/2005  n. 12  art. 103  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte