Ordinanza 72/1962 (ECLI:IT:COST:1962:72)
Massima numero 1588
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
07/06/1962; Decisione del
07/06/1962
Deposito del 26/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1589
Titolo
ORD. 72/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - GIUDIZIO DI RILEVANZA - OMESSO ESAME DI QUESTIONE PRELIMINARE SULL'APPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA AL RAPPORTO CONTROVERSO - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 72/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - GIUDIZIO DI RILEVANZA - OMESSO ESAME DI QUESTIONE PRELIMINARE SULL'APPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA AL RAPPORTO CONTROVERSO - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante per la decisione del giudizio di merito quando questo puo' effettivamente essere definito in base alla norma impugnata. Percio', deve la Corte ordinare la restituzione degli atti al giudice a quo qualora questi non abbia preliminarmente accertato che la norma impugnata e' applicabile al rapporto controverso. Conforme: 40/59.
La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante per la decisione del giudizio di merito quando questo puo' effettivamente essere definito in base alla norma impugnata. Percio', deve la Corte ordinare la restituzione degli atti al giudice a quo qualora questi non abbia preliminarmente accertato che la norma impugnata e' applicabile al rapporto controverso. Conforme: 40/59.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23