Ordinanza 72/1962 (ECLI:IT:COST:1962:72)
Massima numero 1589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
07/06/1962; Decisione del
07/06/1962
Deposito del 26/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1588
Titolo
ORD. 72/62 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ASSISTENZA E PREVIDENZA - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 10, TERZO COMMA - PRETESO ASSORBIMENTO O TACITA ABROGAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA PER EFFETTO DI NORMA SUCCESSIVA - ESAME DEGLI EVENTUALI RIFLESSI SULLA DECISIONE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO.
ORD. 72/62 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ASSISTENZA E PREVIDENZA - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 10, TERZO COMMA - PRETESO ASSORBIMENTO O TACITA ABROGAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA PER EFFETTO DI NORMA SUCCESSIVA - ESAME DEGLI EVENTUALI RIFLESSI SULLA DECISIONE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO.
Testo
Le questioni di assorbimento, da parte di una nuova norma, della disposizione impugnata di illegittimita' o della sua assunta tacita abrogazione, implicano un accertamento e una dichiarazione che esulano dal controllo di legittimita' demandato alla Corte Costituzionale, trattandosi di questioni che vanno svolte e decise su un piano diverso e con diverso effetto. Pertanto, deve essere disposto il rinvio degli atti al giudice a quo perche' proceda al preliminare accertamento dell'applicabilita' del ius superveniens al rapporto controverso. (Nella specie, era stata sollevata - in riferimento all'art. 76 Cost. - questione di legittimita' costituzionale del terzo comma dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che non consentiva il computo dei contribuiti cosi' detti figurativi per il tempo del servizio militare, quando essi fossero stati computati e computabili per altri trattamenti pensionistici; disposizione successivamente assorbita da quella dell'art. 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, da cui sarebbe stata tacitamente abrogata). V. sent. n. 1/1956.
Le questioni di assorbimento, da parte di una nuova norma, della disposizione impugnata di illegittimita' o della sua assunta tacita abrogazione, implicano un accertamento e una dichiarazione che esulano dal controllo di legittimita' demandato alla Corte Costituzionale, trattandosi di questioni che vanno svolte e decise su un piano diverso e con diverso effetto. Pertanto, deve essere disposto il rinvio degli atti al giudice a quo perche' proceda al preliminare accertamento dell'applicabilita' del ius superveniens al rapporto controverso. (Nella specie, era stata sollevata - in riferimento all'art. 76 Cost. - questione di legittimita' costituzionale del terzo comma dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che non consentiva il computo dei contribuiti cosi' detti figurativi per il tempo del servizio militare, quando essi fossero stati computati e computabili per altri trattamenti pensionistici; disposizione successivamente assorbita da quella dell'art. 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, da cui sarebbe stata tacitamente abrogata). V. sent. n. 1/1956.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte