Ordinanza 74/1962 (ECLI:IT:COST:1962:74)
Massima numero 1591
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
07/06/1962; Decisione del
07/06/1962
Deposito del 26/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 74/62. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - D.P.R. 27 DICEMBRE 1952, N. 3975 - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ESPROPRIABILE - ESPROPRIAZIONE DI ZONE DI TERRENO NON APPARTENENTI, ALLA DATA 15 NOVEMBRE 1949, AL TESTATORE ESPROPRIATO - NECESSITA' DI ULTERIORI ACCERTAMENTI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 74/62. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - D.P.R. 27 DICEMBRE 1952, N. 3975 - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ESPROPRIABILE - ESPROPRIAZIONE DI ZONE DI TERRENO NON APPARTENENTI, ALLA DATA 15 NOVEMBRE 1949, AL TESTATORE ESPROPRIATO - NECESSITA' DI ULTERIORI ACCERTAMENTI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Quando l'ordinanza di trasmissione esprime in forma dubitativa e senza motivazione il giudizio del giudice a quo sui presupposti di fatto sui quali la parte fonda la eccezione di illegittimita' costituzionale, e non offra elementi sufficienti perche' la questione possa essere decisa dalla Corte costituzionale, nei termini nei quali e' stata proposta, gli atti vanno restituiti al giudice che ha promosso il giudizio, perche' questi proceda ad ulteriori accertamenti.
Quando l'ordinanza di trasmissione esprime in forma dubitativa e senza motivazione il giudizio del giudice a quo sui presupposti di fatto sui quali la parte fonda la eccezione di illegittimita' costituzionale, e non offra elementi sufficienti perche' la questione possa essere decisa dalla Corte costituzionale, nei termini nei quali e' stata proposta, gli atti vanno restituiti al giudice che ha promosso il giudizio, perche' questi proceda ad ulteriori accertamenti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte