Sentenza 75/1962 (ECLI:IT:COST:1962:75)
Massima numero 1592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
22/06/1962; Decisione del
22/06/1962
Deposito del 07/07/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 75/62. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZA - R.D.L. 5 MARZO 1942, N. 186, ART. 4, TERZO COMMA: OSSERVANZA DELLA REGOLA DEL "SOLVE ET REPETE" PER LA PROPOSIZIONE DEI RICORSI INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 75/62. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZA - R.D.L. 5 MARZO 1942, N. 186, ART. 4, TERZO COMMA: OSSERVANZA DELLA REGOLA DEL "SOLVE ET REPETE" PER LA PROPOSIZIONE DEI RICORSI INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 4, comma terzo, del d.l. 5 marzo 1942, n. 186, convertito in legge 21 giugno 1942, n. 840, lungi dall'essere applicativo del principio enunciato nell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, gia' dichiarato incostituzionale dalla Corte con sentenza n. 21 del 1961, contiene un'ulteriore e piu' grave espressione della regola del "solve et repete" in materia tributaria, in quanto dispone che essa venga osservata persino per la proposizione di ricorsi innanzi alle Commissioni tributarie. La detta norma e' dunque ancor piu' manifestamente in contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., a causa dell'incompatibilita' del suo disposto col principio di eguaglianza e col pari diritto di tutti i cittadini di adire gli organi di giurisdizione. Ed e' anche in contrasto con l'art. 113 Cost., posto che la mancata utilizzabilita' del mezzo giurisdizionale di gravame, avverso la decisione che abbia pronunciato sulla legittimita' del provvedimento di imposizione, si risolve in una diminuita tutela nei confronti di quest'ultimo, mentre in base al citato art. 113 la tutela giurisdizionale nei confronti di atti amministrativi lesivi di diritti o di interessi legittimi "non puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti".
L'art. 4, comma terzo, del d.l. 5 marzo 1942, n. 186, convertito in legge 21 giugno 1942, n. 840, lungi dall'essere applicativo del principio enunciato nell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, gia' dichiarato incostituzionale dalla Corte con sentenza n. 21 del 1961, contiene un'ulteriore e piu' grave espressione della regola del "solve et repete" in materia tributaria, in quanto dispone che essa venga osservata persino per la proposizione di ricorsi innanzi alle Commissioni tributarie. La detta norma e' dunque ancor piu' manifestamente in contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., a causa dell'incompatibilita' del suo disposto col principio di eguaglianza e col pari diritto di tutti i cittadini di adire gli organi di giurisdizione. Ed e' anche in contrasto con l'art. 113 Cost., posto che la mancata utilizzabilita' del mezzo giurisdizionale di gravame, avverso la decisione che abbia pronunciato sulla legittimita' del provvedimento di imposizione, si risolve in una diminuita tutela nei confronti di quest'ultimo, mentre in base al citato art. 113 la tutela giurisdizionale nei confronti di atti amministrativi lesivi di diritti o di interessi legittimi "non puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte