Sentenza 76/1962 (ECLI:IT:COST:1962:76)
Massima numero 1593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
22/06/1962; Decisione del
22/06/1962
Deposito del 07/07/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 76/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - MANCATO INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E MANCATA COSTITUZIONE DELLE PARTI - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - SENTENZA.
SENT. 76/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - MANCATO INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E MANCATA COSTITUZIONE DELLE PARTI - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - SENTENZA.
Testo
La causa relativa a questione di legittimita' costituzionale, in cui non vi e' stato intervento del Presidente dal Consiglio ne' costituzione nell'interesse delle parti, va trattata in camera di consiglio e non in udienza e, in caso di dichiarazione di illegittimita' costituzionale, va decisa con sentenza e non con ordinanza. Cfr.: 27/1958 e 19/1959.
La causa relativa a questione di legittimita' costituzionale, in cui non vi e' stato intervento del Presidente dal Consiglio ne' costituzione nell'interesse delle parti, va trattata in camera di consiglio e non in udienza e, in caso di dichiarazione di illegittimita' costituzionale, va decisa con sentenza e non con ordinanza. Cfr.: 27/1958 e 19/1959.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 26
co. 2
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 9
co. 1