Sentenza 76/1962 (ECLI:IT:COST:1962:76)
Massima numero 1594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
22/06/1962; Decisione del
22/06/1962
Deposito del 07/07/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 76/62 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - RIPOSO SETTIMANALE - PERSONALE ADDETTO ALLA PASTORIZIA BRADA.
SENT. 76/62 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - RIPOSO SETTIMANALE - PERSONALE ADDETTO ALLA PASTORIZIA BRADA.
Testo
L'art. 1, secondo comma, n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, in relazione all'art. 8, escludendo il personale addetto alla pastorizia brada dal riposo settimanale previsto sia dalla stessa legge sia dalla regolamentazione collettiva, e' costituzionalmente illegittimo in riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione.
L'art. 1, secondo comma, n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, in relazione all'art. 8, escludendo il personale addetto alla pastorizia brada dal riposo settimanale previsto sia dalla stessa legge sia dalla regolamentazione collettiva, e' costituzionalmente illegittimo in riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
co. 3
Altri parametri e norme interposte