Sentenza 13/2020 (ECLI:IT:COST:2020:13)
Massima numero 42226
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  14/01/2020;  Decisione del  14/01/2020
Deposito del 07/02/2020; Pubblicazione in G. U. 12/02/2020
Massime associate alla pronuncia:  42223  42224  42225


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Distanze minime tra i fabbricati - Possibilità di disapplicazione delle prescrizioni di cui al d.m. n. 1444 del 1968 - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Difetto di argomentazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di argomentazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., dell'art. 103, comma 1-bis, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, che consente la deroga alla distanza minima tra fabbricati. Come eccepito, il rimettente non ha argomentato in alcun modo in ordine alla necessità di applicare la disposizione censurata, che riguarda specificamente la fase transitoria di adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti (sulla quale peraltro non dispiegano alcuna influenza le innovazioni successive all'ordinanza di rimessione, recate dall'art. 4, comma 1, lett. k), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2019, che non interessano il primo enunciato della disposizione, su cui invece le censure si incentrano). A fronte di una variante adottata dal Consiglio comunale di Sondrio risalente al novembre 2014 e relativa a un piano di governo del territorio già approvato nel giugno 2011, oggetto del giudizio a quo, il rimettente non ha illustrato le ragioni che rendono necessaria l'applicazione di una disciplina transitoria, modulata secondo precise scansioni temporali, e che non revisiona i piani di governo del territorio già approvati; né offre ragguagli di sorta sull'elemento temporale e sulla correlazione finalistica con l'adeguamento, che integrano requisiti imprescindibili della disposizione sospettata di incostituzionalità, senza che a tali carenze possono supplire le argomentazioni del Comune di Sondrio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, menzionate dalla parte privata nella memoria illustrativa (le quali, peraltro, non sono state vagliate dal giudice a quo, né si cimentano con gli elementi di ordine testuale addotti dalla Regione Lombardia in merito all'interpretazione della disposizione censurata). (Precedente citato: sentenza n. 208 del 2019).

L'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio e a una razionale pianificazione urbanistica circoscrive rigorosamente la competenza legislativa regionale relativa alle distanze tra gli edifici e ne vincola anche le modalità di esercizio. (Precedente citato: sentenza n. 41 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  11/03/2005  n. 12  art. 103  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte