Sentenza 83/1962 (ECLI:IT:COST:1962:83)
Massima numero 1602
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
03/07/1962; Decisione del
03/07/1962
Deposito del 09/07/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 83/62 A. REGIONE SICILIA - PAESAGGIO (TUTELA DEL) - MANCATA EMANAZIONE DI NORME DI ATTUAZIONE - COMPETENZA DELLO STATO AD EMETTERE I PROVVEDIMENTI DI TUTELA DEL PAESAGGIO A SENSI DELLA LEGGE N. 1497 DEL 1939 - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA LA REGIONE SICILIANA E LO STATO.
SENT. 83/62 A. REGIONE SICILIA - PAESAGGIO (TUTELA DEL) - MANCATA EMANAZIONE DI NORME DI ATTUAZIONE - COMPETENZA DELLO STATO AD EMETTERE I PROVVEDIMENTI DI TUTELA DEL PAESAGGIO A SENSI DELLA LEGGE N. 1497 DEL 1939 - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA LA REGIONE SICILIANA E LO STATO.
Testo
In materia di bellezze naturali la potesta' amministrativa, mancando ancora in tale campo le norme di attuazione, non e' ancora passata alla Regione siciliana. Ne' l'esercizio di tale potesta' spetta alla Regione siciliana in virtu' dell'art. 20, primo comma, seconda parte, dello Statuto regionale, poiche' questa norma consente agli organi regionali di svolgere attivita' amministrativa statale, anche in materia di competenza esclusiva della Regione, quando non siano state emanate le norme d'attuazione, ma lo consente solo se ci sono direttive del Governo nazionale, direttive che nella specie sono mancate totalmente. Pertanto la Corte costituzionale, uniformandosi alla propria giurisprudenza, che trae conforto dall'art. 43 dello stesso Statuto regionale siciliano, oltreche' dalla disposizione VIII della Costituzione, respinge, sotto tale profilo, il ricorso proposto dalla Regione siciliana.
In materia di bellezze naturali la potesta' amministrativa, mancando ancora in tale campo le norme di attuazione, non e' ancora passata alla Regione siciliana. Ne' l'esercizio di tale potesta' spetta alla Regione siciliana in virtu' dell'art. 20, primo comma, seconda parte, dello Statuto regionale, poiche' questa norma consente agli organi regionali di svolgere attivita' amministrativa statale, anche in materia di competenza esclusiva della Regione, quando non siano state emanate le norme d'attuazione, ma lo consente solo se ci sono direttive del Governo nazionale, direttive che nella specie sono mancate totalmente. Pertanto la Corte costituzionale, uniformandosi alla propria giurisprudenza, che trae conforto dall'art. 43 dello stesso Statuto regionale siciliano, oltreche' dalla disposizione VIII della Costituzione, respinge, sotto tale profilo, il ricorso proposto dalla Regione siciliana.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 20
co. 1
statuto regione Sicilia
art. 43
statuto regione Sicilia
art. 14
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte