Sentenza 83/1962 (ECLI:IT:COST:1962:83)
Massima numero 1603
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  03/07/1962;  Decisione del  03/07/1962
Deposito del 09/07/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1602  1604


Titolo
SENT. 83/62 B. REGIONE SICILIA - PAESAGGIO (TUTELA DEL) - ATTRIBUZIONE DEI POTERI AMMINISTRATIVI RELATIVI GIA' SPETTANTI ALL'ALTO COMMISSARIO ED ALLA CONSULTA AD ORGANI DELLA REGIONE (PRESIDENTE E GIUNTA) QUALI ORGANI DECENTRATI DELLO STATO - ART. 2, LETT. C, DEL D.L. 18 MARZO 1944, N. 91, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - QUESTIONE DI COMPETENZA FRA ORGANI DELLO STATO - INAMMISSIBILITA' SOTTO TALE PROFILO DI CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE.

Testo
L'inciso contenuto dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567 - la' dove afferma che le disposizioni dei decreti nn. 91 e 416 del 1944 e n. 50 del 1945, con le quali si attribuiva competenza amministrativa all'Alto Commissario e alla Giunta regionale, passano agli organi regionali solo "in quanto applicabili" - deve essere inteso nel senso che quei poteri spettassero agli organi della Regione nei limiti in cui e fino a quando la potesta' amministrativa, nelle singole materie, non fosse passata alla Regione o riservata espressamente allo Stato in virtu' di speciali norme statutarie o di leggi ordinarie. Il citato D.L.C.P.S. n. 57 del 1947, posteriore allo Statuto regionale, conserva efficacia ai suddetti decreti nn. 91 e 416 del 1944 e n. 50 del 1945, proprio allo scopo di soddisfare un'esigenza che era stata temporaneamente provocata dalla pubblicazione e dalla prima attuazione dello Statuto regionale; percio' quei decreti, essendo stati mantenuti in vigore con legge posteriore allo Statuto, non possono ritenersi abrogati da quest'ultimo, mentre, essendo applicabili nelle sole materie in cui lo Statuto non ha avuto attuazione, non appaiono incompatibili con esso. Il D.L.C.P.S. n. 567 del 1947 e' una legge ordinaria tuttora vigente ed ha attribuito al Presidente e alla Giunta regionale i medesimi poteri che gia' spettavano all'Alto Commissario e alla Consulta regionale, organi dell'Amministrazione dello Stato. Di conseguenza questi poteri spettano al Presidente e alla Giunta regionale solo in quanto essi sono organi decentrati dello Stato; per cui nella specie non e' dato profilare un conflitto di attribuzione fra Stato e Regione siciliana, potendosi dal D.L.C.P.S. n. 567 del 1947 solo ricavare che la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in localita' "Disueri" doveva essere emessa, invece che da un certo organo statale (Ministero della pubblica istruzione), da un altro organo decentrato dello Stato (Presidente o Giunta regionale). Pertanto, nell'assenza d'un conflitto tra Stato e la Regione deve dichiararsi inammissibile il ricorso alla Corte costituzionale, salvo la sua proponibilita' in altra sede.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte