Ordinanza 84/1962 (ECLI:IT:COST:1962:84)
Massima numero 1605
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  03/07/1962;  Decisione del  03/07/1962
Deposito del 07/07/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 84/62. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ASSISTENZA E PREVIDENZA - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ARTT. 21 E 27 - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 27 - NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - NECESSITA' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Quando, nelle more di un giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ordinanza con la quale si impugnano alcuni articoli di legge, la Corte costituzionale dichiari - in relazione ed altro giudizio - l'illegittimita' costituzionale di uno di tali articoli, vanno restituiti gli atti al giudice a quo perche' proceda ad un nuovo esame della rilevanza, reso necessario dalla sopravvenuta cessazione di efficacia di una delle disposizioni impugnate. (Nella specie, era stata sollevata con ordinanza del 27 aprile 1961, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 21 e 27 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed agli artt. 70 e 76 della Costituzione. Con sentenza n. 28 del 23-27 maggio 1961, la Corte dichiarava l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27 del D.P.R. citato, in relazione all'art. 37 della stessa legge).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23