Sentenza 86/1962 (ECLI:IT:COST:1962:86)
Massima numero 1607
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
03/07/1962; Decisione del
03/07/1962
Deposito del 09/07/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1608
Titolo
SENT. 86/62 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - LEGGE DI REGISTRO - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 145, TERZO COMMA - DISPOSIZIONE CHE SI RIFERISCE AL PRINCIPIO DELLA ESECUTORIETA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO, E NON AL "SOLVE ET REPETE" - ESCLUSIONE DEL POTERE DEL GIUDICE DI SOSPENDERE L'EFFETTO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 86/62 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - LEGGE DI REGISTRO - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 145, TERZO COMMA - DISPOSIZIONE CHE SI RIFERISCE AL PRINCIPIO DELLA ESECUTORIETA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO, E NON AL "SOLVE ET REPETE" - ESCLUSIONE DEL POTERE DEL GIUDICE DI SOSPENDERE L'EFFETTO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La norma contenuta nell'art. 145 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), statuisce che il reclamo amministrativo non da' diritto alla sospensione degli atti esecutivi e che l'atto di opposizione in via giudiziaria sospende l'obbligo di pagamento in alcuni casi espressamente indicati; essa riafferma, pertanto, il principio dell'esecutorieta' dell'atto amministrativo (che e' del tutto estraneo alla regola del solve et repete) e non impedisce percio', ne' limita la tutela giurisdizionale, ma esclude soltanto che l'autorita' giudiziaria possa sospendere l'effetto dell'atto amministrativo. (Costituzione, art. 113).
La norma contenuta nell'art. 145 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), statuisce che il reclamo amministrativo non da' diritto alla sospensione degli atti esecutivi e che l'atto di opposizione in via giudiziaria sospende l'obbligo di pagamento in alcuni casi espressamente indicati; essa riafferma, pertanto, il principio dell'esecutorieta' dell'atto amministrativo (che e' del tutto estraneo alla regola del solve et repete) e non impedisce percio', ne' limita la tutela giurisdizionale, ma esclude soltanto che l'autorita' giudiziaria possa sospendere l'effetto dell'atto amministrativo. (Costituzione, art. 113).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte