Sentenza 86/1962 (ECLI:IT:COST:1962:86)
Massima numero 1607
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  03/07/1962;  Decisione del  03/07/1962
Deposito del 09/07/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1608


Titolo
SENT. 86/62 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - LEGGE DI REGISTRO - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 145, TERZO COMMA - DISPOSIZIONE CHE SI RIFERISCE AL PRINCIPIO DELLA ESECUTORIETA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO, E NON AL "SOLVE ET REPETE" - ESCLUSIONE DEL POTERE DEL GIUDICE DI SOSPENDERE L'EFFETTO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma contenuta nell'art. 145 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), statuisce che il reclamo amministrativo non da' diritto alla sospensione degli atti esecutivi e che l'atto di opposizione in via giudiziaria sospende l'obbligo di pagamento in alcuni casi espressamente indicati; essa riafferma, pertanto, il principio dell'esecutorieta' dell'atto amministrativo (che e' del tutto estraneo alla regola del solve et repete) e non impedisce percio', ne' limita la tutela giurisdizionale, ma esclude soltanto che l'autorita' giudiziaria possa sospendere l'effetto dell'atto amministrativo. (Costituzione, art. 113).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte