Sentenza 86/1962 (ECLI:IT:COST:1962:86)
Massima numero 1608
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
03/07/1962; Decisione del
03/07/1962
Deposito del 09/07/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1607
Titolo
SENT. 86/62 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - IMPUGNAZIONE DI NORMA CHE RINVIA AD ALTRA GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA - NON NECESSARIA LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' ESSENDO VENUTA MENO LA NORMA CUI SI RINVIA. TRIBUTI IN GENERE - FINANZA LOCALE - T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 48 - RINVIO A DISPOSIZIONE GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA.
SENT. 86/62 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - IMPUGNAZIONE DI NORMA CHE RINVIA AD ALTRA GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA - NON NECESSARIA LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' ESSENDO VENUTA MENO LA NORMA CUI SI RINVIA. TRIBUTI IN GENERE - FINANZA LOCALE - T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 48 - RINVIO A DISPOSIZIONE GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA.
Testo
L'art. 48 del T.U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, richiama per le imposte di consumo dovute e non pagate la regola del solve et repete enunciata nell'art. 149 della legge di registro. Venuta meno questa disposizione per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale (sentenza n. 79 del 1961) viene a mancare il rinvio ad essa, da parte dell'art. 48 sopra richiamato.
L'art. 48 del T.U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, richiama per le imposte di consumo dovute e non pagate la regola del solve et repete enunciata nell'art. 149 della legge di registro. Venuta meno questa disposizione per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale (sentenza n. 79 del 1961) viene a mancare il rinvio ad essa, da parte dell'art. 48 sopra richiamato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte