Sentenza 86/1962 (ECLI:IT:COST:1962:86)
Massima numero 1608
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  03/07/1962;  Decisione del  03/07/1962
Deposito del 09/07/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1607


Titolo
SENT. 86/62 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - IMPUGNAZIONE DI NORMA CHE RINVIA AD ALTRA GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA - NON NECESSARIA LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' ESSENDO VENUTA MENO LA NORMA CUI SI RINVIA. TRIBUTI IN GENERE - FINANZA LOCALE - T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 48 - RINVIO A DISPOSIZIONE GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA.

Testo
L'art. 48 del T.U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, richiama per le imposte di consumo dovute e non pagate la regola del solve et repete enunciata nell'art. 149 della legge di registro. Venuta meno questa disposizione per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale (sentenza n. 79 del 1961) viene a mancare il rinvio ad essa, da parte dell'art. 48 sopra richiamato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte