Sentenza 87/1962 (ECLI:IT:COST:1962:87)
Massima numero 1609
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  03/07/1962;  Decisione del  03/07/1962
Deposito del 07/07/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1610  1611  1612


Titolo
SENT. 87/62 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - T.U. SULLE IMPOSTE DIRETTE 29 GENNAIO 1958. N. 645, ART. 209, SECONDO COMMA: INAMMISSIBILITA' DELLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615-618 COD. PROC. CIVILE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il principio di eguaglianza consacrato nell'art. 3 Cost. non e' violato se la legge ordinaria impone un trattamento differenziato a situazioni oggettivamente e non arbitrariamente diverse. Fra lo Stato creditore e il contribuente o, piu' generalmente, l'obbligato d'imposta, si stabilisce un particolare rapporto che ben giustifica un trattamento differenziato dell'esecuzione esattoriale nei confronti dell'ordinario processo esecutivo. (Nella specie la Corte dichiara che l'art. 209, secondo e terzo comma, del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 delle leggi sulle imposte dirette, non e' in contrasto con l'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte